Art. 15.
(Rientro in sede metropolitana).

      1. Al momento del rientro in sede metropolitana il personale scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e nell'assegnazione della sede.
      2. Gli anni di servizio all'estero sono valutati, oltre che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini delle graduatorie di istituto, come servizio prestato sul territorio nazionale.